DETRAZIONE FISCALE 55%: Novita' introdotte dalla Manovra "Salva Italia"


Nell'art.4 della Manovra "Salva Italia" - "Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamita' naturali" - si e' prorogato il termine della detrazione fiscale per il 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici al 31 dicembre 2012.
Dal 1 gennaio 2013 la percentuale passera' al 36% cosi' come viene disciplinato dall'art. 16-bis, aggiunto dalla manovra al TUIR (Nuovo Testo  Unico delle Imposte sui Redditi), agevolando "la realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico, con particolare attenzione all'istallazione di impianti da fonti rinnovabili".
Di fatto, quindi,  tale percentuale  viene assimilata a quella gia' applicata per le ristrutturazioni.

Gli sgravi fiscali per la realizzazione di opere volte al contenimento energetico i sono stati introdotti dalla Manovra Finanziaria 2006 (L. 296/2006 - artt.344-349); queste agevolazioni riguardano i soli edifici residenziali gia' esistenti di tutte le categorie catastali anche i fabbricati rurali.
Ad ususfruire di queste agevolazioni sono: 
  • tutti i contribuenti che sostengono delle spese per la realizzazione di opere di contenimento energetico su edifici, porzioni di essi o singole unita' immobiliari di proprieta' o detenute, ossia le persone fisiche o gli esercenti di arti o professioni;
  • i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, societa' di persone o di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici o privati che non svolgono attivita' commerciali.



Gli interventi soggetti a tali agevolazioni sono:

  • gli interventi di riqualificazione generale effettuati su edifici esistenti per un massimo di  pari a 100.000 di valore della detrazione;
  • gli interventi sugli involucri degli edifici, ossia sia le strutture opache orizzontali ( coperture e solai) sia sulle strutture opache verticali (finestre comprensive di infissi) fino ad un massimo detraibile di 60.000 euro;
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda fino ad un massimo di 60.000 euro;
  • gli impianti di climatizzazione invernale (pompe di calore) per un massimo di 30.000 euro.
Per fruire di tali agevolazioni si necessita della relazione asseverativa rispetto alle opere effettuate  da parte di un tecnico abilitato, non che' dell'attestato di qualificazione o certificazione energetica laddove venga richiesto; Inoltre e' necessario ottenere la scheda informativa su tutti gli interventi  e trasmettere il tutto, non oltre i 90 gg. dalla fine dei lavori, all'ENEA (Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) attraverso il sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/



1 commenti:

Quân Đào ha detto...
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