NUOVO REGOLAMENTO UE 305/2011 SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Applicazione obbligatoria dal 1° Luglio 2013


Il 4 luglio 2011 e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione europea il Regolamento (UE) 305/2011 che fissa dei criteri generali e comunitari per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Questo regolamento (CPR) sostituisce una vecchia direttiva europea 89/106/CEE che aveva creato non pochi problemi di interpretazione e di applicazione negli anni scorsi; il regolamento e' stato reso applicabile gia' in forma transitoria gia' dal 24/04/2011 ma la sua applicazione diventera' obbligatoria solo dal 1 luglio 2013.

Bisogna precisare che essendo solo un regolamento e non una direttiva da parte della comunita' europea, non esiste la procedura del recepimento ma piuttosto un'armonizzazione graduale della normativa vigente alle suddete prescrizioni.

I requisiti di base delle opere da costruzione stabiliti dalla precedente direttiva erano 6:
  • resistenza meccanica e stabilita'
  • sicurezza in caso di incendio
  • igiene e salute ambientale
  • sicurezza e accessibilita' all'uso
  • protezione contro il rumore
  • risparmio energetico
Con il NUOVO REGOLAMENTO SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE   vengono introdotte le seguenti novita':

  • introduzione di un settimo requisito di base incentrato sull’uso sostenibile delle risorse naturali
  • passaggio dalla Dichiarazione di idoneità all’impiego alla Dichiarazione di prestazione
  • introduzione della Dichiarazione di prestazione in luogo della Dichiarazione di conformità
  • riduzione dei sistemi di attestazione della conformità da 6 a 5
  • impiego di cascading ITT e shared ITT con l’utilizzo della Documentazione Tecnica Appropriata
  • applicazione di procedure semplificate per le microimprese
  • gestione dei prodotti unici attraverso la Documentazione Tecnica Specifica


Importante ricordare l'importanza della marcatura CE che va rilasciata dal fabbricante e la cui regolamentazione e' definita nell'art.8:

Articolo 8 – Principi generali e uso della Marcatura CE
2. La Marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6. Se la dichiarazione di prestazione non è stata redatta dal fabbricante conformemente agli articoli 4 e 6, la Marcatura CE non viene apposta

All'articolo 2 vengono riportate una serie di definizioni che risultano utili a tutti i soggetti coinvolti nella definizione e nell'uso dei materiali da costruzione:


  • 1) «prodotto da costruzione», qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;
  • 2) «kit», un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione;
  • 3) «opere di costruzione», gli edifici e le opere di ingegneria civile;
  • 4) «caratteristiche essenziali», le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione;
  • 5) «prestazione di un prodotto da costruzione», la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione;
  • 6) «livello», il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico;
  • 7) «classe», gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo;
  • 8) «livello di soglia», livello minimo o massimo di prestazione di una caratteristica essenziale di un prodotto da costruzione;
  • 9) «prodotto-tipo», l'insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione;
  • 10) «specifiche tecniche armonizzate», le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea;
  • 11) «norma armonizzata», una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;
  • 12) «documento per la valutazione europea», un documento che è adottato dall'organizzazione dei TAB ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee;
  • 13) «valutazione tecnica europea», la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea;
  • 14) «uso previsto», l'uso previsto del prodotto da costruzione come definito nella specifica tecnica armonizzata applicabile;
  • 15) «documentazione tecnica specifica», la documentazione che dimostra che i metodi nell'ambito del sistema applicabile di valutazione e verifica della costanza della prestazione sono stati sostituiti da altri metodi, a condizione che i risultati ottenuti mediante tali altri metodi siano equivalenti ai risultati ottenuti mediante i metodi di prova della corrispondente norma armonizzata;
  • 16) «messa a disposizione sul mercato», la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale;
  • 17) «immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell'Unione;
  • 18) «operatori economici», il fabbricante, l'importatore, il distributore e il mandatario;
  • 19) «fabbricante», qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio;
  • 20) «distributore», qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato;
  • 21) «importatore», qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nell'Unione, che immetta sul mercato dell'Unione un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo;
  • 22) «mandatario», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
  • 23) «ritiro», qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto da costruzione nella catena di fornitura;
  • 24) «richiamo», qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto da costruzione che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale;
  • 25) «accreditamento», il significato ad esso attribuito dal regolamento (CE) n. 765/2008;
  • 26) «controllo della produzione in fabbrica», il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate;
  • 27) «microimpresa», microimpresa come definita nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ( 1 );
  • 28) «ciclo di vita», le fasi consecutive e collegate della vita di un prodotto da costruzione, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali allo smaltimento finale.

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