PIANO CASA LOMBARDIA: I contenuti della nuova norma

Approvata ad inizio Marzo dal Consiglio Regionale e pubblicata oggi sul B.U.R.L. la Legge 4 del 13/03/2012 va di fatto a modificare il testo del Piano Casa (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico) della Lombardia - LR. 13 del 16/07/2009 prorogando al 31/12/2013 alcuni degli interventi previsti, tra cui la sostituzione edilizia, gli ampliamenti dei fabbricati industriali, terziari e alberghieri, il social housing, sottotetti, parcheggi e molto altro . 

Sicuramente la norma interviene sullo snellimento dei tempi di istruttoria, recependo definitivamente tutte le disposizioni del DL. 70/2011 sull'applicazione della SCIA al settore edile e con la nuova disciplina sul permesso di costruire con silenzio assenso; in prima battuta con la circolare n. 3/2011 l'applicabilita' della SCIA era stata eslusa per gli interventi previsti dal Piano Casa, mentre ora il titolo abilitativo diventa essenziale ai fini della semplificazione dell'iter autorizzatorio.

Nel nuovo piano casa sono previsti interventi di totale sostituzione, attraverso demolizione e ricostruzione con un bonus volumetrico del 30% e senza il rispetto, nell'ultima stesura della norma, della sagoma preesistente ma rispettando comunque l'armonia dello skyline degli edifici esistenti, anche con la possibilità di una diversa collocazione entro il lotto di riferimento.

Nel processo di demolizione e ricostruzione si deve tener conto che il fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda, per il riscaldamento  e il raffrescamento deve provenire per il 20% da fonti rinnovabili; inoltre i muri perimetrali non vengono conteggiati per le volumetrie complessive e si ha diritto ad un ulteriore bonus del 5%, senza ulteriori oneri di urbanizzazione, se l'intervento e' finalizzato al raggiungimento di una migliore efficienza energetica.
L’incremento volumetrico, in questo caso, potrà essere utilizzato unicamente sul fabbricato che è oggetto dell’intervento.

Per il recupero dei sottotetti resta in vigore la LR. 12/2005, per cui al di fuori dei centri storici  le altezze di gronda e di colmo possono superare di 1.50 mt. l'altezza massima degli edifici stabilita dal Piano di Governo del Territorio.

Per gli interventi finalizzati a riconvertire una copertura in amianto, la pendenza massima delle falde puo' arrivare al 40%, in deroga all'altezza massima stabilita per gli edifici e con la possibilita', a discrezione del Comune, di ridurre il Contributo di Costruzione del 50%.  
Nel caso di smaltimento di coperture di costruzioni a destinazione produttiva, che si realizzino a totale carico del proprietario, si potrà incrementare del 10% la superficie esistente, fino ad un massimo di 500 mq.

Nei comuni ad alta densità abitativa (una decina in tutto, compreso Milano), si potranno autorizzare con delibera comunale (e fino al 31 dicembre 2013) trasformazioni anche di edifici a destinazione terziaria o direzionale, finalizzandoli al riuso residenziale.
In questo caso, almeno il 20% della superficie lorda di pavimento esistente dovrà essere destinata ad edilizia residenziale sociale

Per favorire la realizzazione di alloggi sociali, inoltre si potranno attuare ampliamenti del 40% (come massimo) della volumetria esistente, nel caso di edifici di proprietà pubblica.
Le volumetrie in ampliamento potranno anche essere cedute ad altri operatori o trasferite su altre aree, sempre per la realizzazione di alloggi sociali.
Ulteriori incrementi volumetrici (per un massimo del 10%) potranno essere consentiti per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica. Prevista anche la possibilità di riduzione degli oneri di urbanizzazione.


Per quel che concerne gli ampliamenti di fabbricati industriali, teriziari ed alberghieri, i comuni potranno individuare degli ambiti in cui rendere possibili ampliamenti di edifici industriali o artigianali, purché ultimati entro il 18 luglio 2009, nella misura massima del 10% della superficie di pavimento esistente e fino a un massimo di 500 mq.
Gli ampliamenti dovranno essere destinati all’attività produttiva e mantenere un “vincolo pertinenziale” di almeno 5 anni.


Per il recupero delle aree dismesse, la legge rivede  la disciplina (all’art. 6); infatti, in relazione alle previsioni del PGT (Piano di Governo del Territorio) comunale, il Comune potrà invitare la proprietà dell’area dismessa o degradata a presentare una proposta di riutilizzo, con la possibilità di incrementare fino al 20% la volumetria o la superficie ammessa. Nel caso la proprietà dell’area non aderisca all’invito, il Comune potrà ridefinire la destinazione urbanistica dell’area, per acquisirla al patrimonio pubblico.

Per i fabbricati realizzati prima del 7 aprile 1989, sarà ammessa la realizzazione di autorimesse interrate in deroga ai “rapporti drenanti” ossia alle norme che limitano l’impermeabilizzazione del suolo.

 
La Regione sosterrà lo sviluppo di protocolli di certificazione energetica, anche più forti rispetto al sistema in vigore (CENED, Certificazione energetica degli edifici), che valorizzino l’efficienza e l’uso di materiali locali, soprattutto in montagna.

Inoltre la Legge porta chiarezza rispetto ai rapporti tra i vari strumenti urbanistici, in particolare fra i procedimenti di Valutazione Ambientale strategica (VAS) e i piani attuativi;
si determina che quest'ultimi, in linea con il PGT e non in variante, saranno approvati dal Consiglio Comunale per i comuni al di sotto dei 15000 abitanti e dalla Giunta per i Comuni piu' grandi.



1 commenti:

Unknown ha detto...

Sto rifacendo un casa alcentro di Roma. Sto pensando di mettere il parquet. Il negoziantemi ha proposto tek di prima scelta di una ditta si chiama Bruno. Come sono come ditta?

Un altra domanda - i pezzi proposti sono grandi 16 cmper 90/120cm. Questa misuradeveessereper forza messo "a correre"? O sipotrebbe mettere anche diagonali o spina di pesce?

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