L.124/15 Riforma della Pubblica Amministrazione - Semplificazione in Edilizia

Dalla consultazione tra varie associazioni tra cui l'Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Upi, l'Unione Provincie Italiane e' emerso che le autorizzazioni edilizie sono tra le 100 procedure burocratiche da semplificare.
Per questo motivo il governo ha messo in atto una vera e propria "rivoluzione copernicana" per dirla con le parole del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che insieme al Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione Maria Anna Madia ha portato avanti l'approvazione della nuova legge L.124/2015 in materia di riforma della pubblica amministrazione.
Quali sono le novita' per le procedure amministrative in edilizia?
L'obbiettivo primario e' quello di snellire tutta la procedura e di omogeneizzarla su tutto il territorio nazionale, unificando i punti di contatto tra imprese, cittadini e P.A. nello Sportello9 Unico per le Attvita' produttive (SUAP) e Sportello Unico per l'Edilizia (SUE).
Le pubbliche amministrazione avranno l'obbligo come primo adempimento di mettere on line tutta la modulistica necessaria alla presentazione delle varie istanze a livello regionale.
Molte amministrazioni comunali hanno gia' inserito sui loro rispettivi portali istituzionali la nuova modulistica per la SCIA (Segnalazione Certificata di inizio Attivita'), la Cil (Comunicazione inizio lavori), la Cila (Comunicazione inizio lavori asseverata), il Permesso di Costruire e il modulo Aua (Autorizzazione Unica Ambientale).

Per comprendere l'enorme passo avanti nel superameneto delle lungaggini burocratiche e' essenziale sottolineare come la legge abbia portato in primo piano il potere sostitutivo del governo; questa novita' viene introdotta per ovviare alla sempre piu' diffusa inerzia nel rilascio dei pareri che in caso di superamento di 30 gg. dalla presentazione dell'istanza ricade nel caso della formazione del silenzio - assenso, demandando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la decisione finale difronte a discordanze tra i pareri espressi tra i vari Enti interessati al procedimento.

Dal 28 agosto, data di entrata in vigore della Legge del 07 agosto 2015 n. 124, scattano anche i termini per l'autotutela da parte delle P.A. in termini di Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' (SCIA).
Il governo ha gia' prospettato nei prossimi 12 mesi la necessita' di chiarire in maniera definitiva quali sono gli interventi soggetti a SCIA o in regime di formazione del silenzio - assenso o gli interventi per i quali e' necessario il parere espresso dell'Ente coinvolto.
Inoltre le amministrazioni saranno comunque chiamate a definire con certezza quali sono i termini entro cui il silenzio dell'Amministrazione corrisponde all'accoglimento della domanda.

Gli interventi soggetti a SCIA sono molteplici (ndr. SPECIALE - L'ARCHITETTO RISPONDE: COSTRUIRE O RISTRUTTURARE - Titoli abilitativi (CIAL, SCIA, super - DIA, PERMESSO DI COSTRUIRE) - Quando e a cosa servono?) ma le novita' introdotte dalla L. 124/15 sono diverse; dal 28 agosto iI titolare della pratica Scia potra' essere chiamato entro il termine di 60 gg. dall'amministrazione a conformare quanto difforme rispetto alla normativa in essere.
Il tutto dovra' essere sanato entro i 30 gg. successivi dalla comunicazione ricevuta da parte della P.A.
Nel caso in cui nei primi 60 gg. dalla data di presentazione della SCIA non vi sia nessuna comunicazione da parte della P.A. allora la pratica stessa puo' avviarsi verso il suo consolidamento.
Questo non toglie che entro il termine massimo di 18 mesi l'amministrazione possa comunque pronunciarsi chiedendo un' adeguamento delle opere in corso motivandole in maniera dettagliata (articolo 21 nonies, Legge 241/90, modificato nel 2015 ) o possa intervenire una sentenza del TAR che su ricorso di un terzo possa annullare la Scia secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 6, della L. 241/90 e succ. mod.
In tal caso secondo quanto previsto dal T.U. DpR 380/01 l'intervento e' soggetto alla sola sanzione pecuniaria, che viene comunque limitata a quelli interventi laddove non si verifichino situazioni di dichiarazioni mendaci e in totale difformita' con gli strumenti urbanistici vigenti.
L'introduzione quindi del termine dei "18 mesi" va a modificare il non meglio specificato "lasso di termine ragionevole" che era previsto all'art. 21 nonies della L. 241/90.

Queste misure adottate con l'applicazione della L. 124/15 hanno di fatto reso piu' chiari tutti i passaggi amministrativi delle istanze presentate con modulo SCIA che consentendo l'inizio delle opere nella stessa data del protocollo apriva a molte controversie.

Anche il rilascio del Permesso di Costruire diventa una procedura piu' snella dal 28 agosto 2015.
Entro massimo trenta giorni dalla presentazione della domanda di PdC, l'amministrazione ha l'obbligo di emmetere gli atti di assenso e i relativi nulla-osta o esprimersi sull'eventuale diniego, con debita motivazione.In caso contrario, decorsi i termini si formera' il silenzio-assenso.
Il lasso temporale sale a 60 gg. massimo laddove il parere espresso dalla P.A. competente e' soggetto ad ulteriori pareri di enti interessati come quelli preposti alla tutela ambientale, a quella paesaggistica - territoriale, ai beni culturali e alla tutela della salute dei cittadini.
In caso di assenza di pronuncia delle amministrazioni interessate si formera' il consenso in regime di silenzio - assenso.

Nel caso di mancato accordo tra le le amministrazioni interessate  o decorsi i termini di cui sopra, sara' direttamente il Consiglio dei Ministri ad esprimersi sulla richiesta avanzata dal privato con PdC. In ogni caso si assite ad una notevole accelerazione di tutte le procedure amministrative in termini di edilizia.

Inoltre bisogna anche menzionare che fino al termine del 15 ottobre 2015 sara' reso ufficiale il nuovo modello unico di SuperDia.

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