DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI: Disposizioni per l'edilizia

 
Il Decreto Semplificazioni (DL. 5/2012) ha introdotto una serie di norme immediatamente applicabili anche in materia di edilizia, appalti pubblici, interventi sui beni culturali e abilitazione degli installatori di impianti negli edifici.

SCIA (art.2): La Segnalazione Certificata di Inizio Attivita', introdotta dal DL. 78/2010 poi convertito in L.122/2010, viene presentata come un nuovo titolo abilitativo che dava la possibilita' di iniziare i lavori contestualmente alla presentazione della domanda senza aspettare il termine di 30 gg. previsto dalla precedente DIA (Denuncia Inizio Attivita')  e con la sola possibilita' di controlli a campione entro 60 gg. dalla data del protocollo al fine di verificare la presenza di eventuali irregolarita' con la conseguente interruzione dei lavori e l'eliminazione degli effetti dannosi discendenti.
Guardata inizialmente con molta diffidenza, l'introduzione della SCIA ha creato non pochi malcontenti legati sia alla mancanza di chiarezza da parte del decreto introduttivo rispetto ai campi di applicazione della stessa SCIA (motivo per cui l'Ex ministro per la Semplificazionie ha diramato  una nota esplicativa - Circ.16/09/2010 - in cui include definitivamente le attivita' di costruzione nel campo di applicazione del nuovo titolo semplificato) sia al timore nutrito da parte delle imprese di un ulteriore aggravio dell'iter procedurale che di fatto passa da 30 gg. a 60 gg. come termine ultimo di eventuali controlli; quest'ultimo aspetto e' stato risolto dal Governo con il D.L. 70/2011, convertito poi in L.106/2011 all'art. 5, comma2 - b.), dove il termine per le verifiche ex post viene variato da 60gg. a 30gg.
Con il Decreto Semplificazioni viene di fatto rivista la disciplina della SCIA per cui la segnalazione certificata di inizio attivita' dovra' essere corredata da attestazioni e asseverazioni redatte da tecnici abilitati solo se espressamente richieste dalla normativa vigente.

DICHIARAZIONE UNICA DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI TERMICI (art.9): Cosi' come previsto dall'art.7 del D.M. 37/2008 al termine dei lavori, previa  effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, l'impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati di cui agli allegati I e II del sopracitato decreto.
Con il Decreto Semplificazione viene introdotta la dichiarazione unica di conformita' degli impianti.
L'abilitazione delle imprese che svolgono attivita' di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti degli edifici (art.3 D.M. 37/2008) avra' validita' per tutte le tipologie edilizie indipendentemente dalla destinazione d'uso.

EDILIZIA SCOLASTICA - Riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare (art.53): Viene approvato da parte del CIPE un Piano nazionale di edilizia scolastica per il recupero e l'ammodernamento del patrimonio immobiliare scolastico esistente  "anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati" 
  
attraverso:
  • Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico,costituito da aree ed edifici ormai inutilizzati da destinare a quanto sopra esplicitato
  • La costituzioni di uno o piu' fondi immobiliari al fine di acquisire o di realizzare immobili per l'edilizia scolastica;
  • La messa a disposizione di beni immobili di proprieta' pubblica e potenzialmente valorizzabili da parte di soggetti pubblici o privati a favore di permute di immobili esistenti o aree edificabili per edilizia scolastica;

RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI (art.21): "In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento".

SELEZIONE SPONSOR PER INTERVENTI SUI BENI CULTURALI (art.42): Potranno essere selezionati sponsor per realizzare interventi sui beni culturali attraverso la pubblicazione di un bando pubblico; altresi' le amministrazioni aggiudicatrici si impegneranno ad inserire nel piano triennale dei lavori gli interventi a realizzarsi.















 



 

1 commenti:

Quân Đào ha detto...
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