L'ARCHITETTO RISPONDE: RECUPERO SOTTOTETTO esistente a fini abitativi - Requisiti e modalita'
























Con la L.R. 15/96 la regione Lombardia ha promosso "il recupero a fini abitativi dei sottotetti con l'obiettivo di contenere il consumo di un nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici", con l'obiettivo primario di limitare l'intensificarsi del tessuto urbano e di riqualificare il costrutito esistente.
Questa legge, nonche' il suo aggiornamento con la L.R. 12/2005, hanno creato non poche situazioni di dubbia interpretazione per le quali si e' espresso numerose volte anche il TAR; l'entrata in vigore il 14 gennaio 2006 della L.R. 20/2005 sembra portare un po' piu' di chiarezza nella comprensione dei concetti fondamentali come la definizione stessa di sottotetto e le modalita' di intervento.
In primis bisogna comprendere, sulla scorta del fatto che la L.R. 20/2005 definisce all'art.63 comma 1-bis sottotetti "i volumi sovrastanti l’ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura", come intervenire senza ledere i diritti dei condomini degli altri piani; l'art. 1117 del Codice Civile sancisce in maniera chiara quanto segue:
Parti comuni dell'edificio - Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune; 
2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Come si nota non viene fatta menzione ne' della porzione di sottotetto sovrastante un edificio all'ultimo piano ne' del solaio corrispondente; le numerose sentenze in materia, spesso anche di non univoca interpretazione, portano l'uso comune a pensare che, di fatto, in mancanza di un titolo esplicito di proprietà o di un'indicazione specifica nel regolamento condomiale, se il sottotetto in questione è semplicemente un vano di protezione dell’appartamento all’ultimo piano sottostante alla falda di copertura, se non ha dimensioni e caratteristiche strutturali tali da permetterne un uso come vano autonomo, può essere ritenuto una pertinenza, e quindi di proprietà, dell’appartamento sottostante.
Di contro, se vi sono degli accessi ai locali del sottotetto sovrastante gli ultimi piani di un edificio dalle parti comuni condominiali (scale o passaggi in botola dal vano scale condominiale), si rende necessaria l'autorizzazione dell'assemblea condominiale per l'uso magari in comodato da parte del privato proprietario dell'appartamento immediatamente sottostante a questi locali.
Non sono invece da considerare sottotetti gli spazi costituiti da intercapedini, cioè sottostanti il tetto con altezza massima (cioè la distanza verticale massima tra piano del pavimento e intradosso della copertura) inferiore ai 180 cm.


La L.R. 20/2005 (art. 63 comma 4) estende inoltre il recupero dei sottotetti "esistenti" alla data del 31 dicembre 2005, specificando che per "esistenti"  si intende gli interventi per i quali il permesso di costruire sia stato rilasciato entro la stessa data, oppure in quelli dove la denuncia d’inizio attività (DIA) sia stata presentata entro il 1 dicembre 2005; si specifica inoltre che alcuni comuni, come Milano, permettono il recupero anche di sottotetti realizzati in seguito all'entrata in vigore della legge, purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla concessione di agibilità dell'edificio in questione e siano completamente coperti, oltre che costruiti anche se non rivestiti.
E' opportuna valutare il testo all'art. 64 della L.R. 20/2005 di seguito riportato per  valutare e comprendere il senso della normativa in tema di disciplina generale degli interventi: 


«Art. 64. (Disciplina degli interventi)

1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti possono comportare l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione e per garantire il benessere degli abitanti, nonché, ove lo strumento urbanistico generale comunale vigente risulti approvato dopo l'entrata in vigore della l.r. 51/1975, modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all'articolo 63, comma 6.
2. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è classificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera d). Esso non richiede preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo ed è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati, ad eccezione del reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali secondo quanto disposto dal comma 3.
3. Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale e con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.
4. Non sono assoggettati al versamento di cui al precedente comma 3 gli interventi realizzati in immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, di consorzi di comuni o di enti pubblici preposti alla realizzazione di tale tipologia di alloggi.
5. Le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 14 della l.r. 6/1989, si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilità ed adattabilità dell'alloggio.
6. Il progetto di recupero ai fini abitativi dei sottotetti deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.
7. La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. I comuni possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del venti per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.
8. I progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono soggetti all’esame dell’impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale. Il giudizio di impatto paesistico è reso dalla commissione per il paesaggio di cui all’articolo 81, anche con applicazione del comma 5 del medesimo articolo, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento urbanistico, decorso il quale il giudizio si intende reso in senso favorevole.
9. La denuncia di inizio attività deve contenere l’esame dell’impatto paesistico e la determinazione della classe di sensibilità del sito, nonché il grado di incidenza paesistica del progetto, ovvero la relazione paesistica o il giudizio di impatto paesistico di cui al precedente comma 8.
10. I volumi di sottotetto già recuperati ai fini abitativi in applicazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti), ovvero della disciplina di cui al presente capo, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità, anche per silenzio-assenso.»
E' importante soffermare l'attenzione su alcuni punti chiave della normativa e spesso causa di confusione interpretativa per l'intervento edilizio in essere.
Il recupero di sottotetto a fini abitativi viene equiparato per legge alla ristrutturazione edilizia e può avvenire in deroga agli strumenti della pianificazione comunale vigenti e adottati, per cui a farla breve alcuni comuni consentono di andare in deroga alle distanze previste dal DM 1444/68, preservando quelle del C.C. (artt. 873-907); sono di opinione diversa le ultime sentenze risalenti a quest'estate per cui gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi possono andare in deroga agli strumenti urbanistici comunali ma non alla normativa nazionale vigente.
A differenza di quanto avviene nelle altre regioni, in Liguria e Lombardia e' consentito modificare l'altezza di gronda e quella di colmo, nonche' le linee di falda purche' nei limiti dello strumento urbanistico vigente (art. 2 L.R. 15/96 - modificata dalla L.R. 22/99) e purche' vengano rispettati i criteri di definizione delle altezze interne ai locali sottotetto ( art. 1 comma 6) che definisce l'obbligo dell'altezza media ponderale in 2.40 mt., "calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto che supera i 1.50 mt. per la superficie relativa".
Come specifica la Circolare del Comune di Milano n.4/2001 (Chiarimenti su recupero abitativo dei sottotetti: Altezze ammissibili), anche le linee di falda possono subire delle modifiche, al fine di evitare che si diffondesse l'uso di diminuire la pendenza delle falde per guadagnare superficie interna con una maggiore altezza (rovinando l'immagine estetica dei palazzi storici) si e' fissato un parametro in parcentuale compreso tra il 30% e il 50% quale valore di pendenza massima della falda.
Inoltre dal 3 novembre 2003, a Milano vige l'obbligo per i progettisti di consegnare una valutazione dell'impatto paesisitico per il recupero dei sottotetti (Circ. Com. Milano 6/2003).
Per questa tipologia di intervento occorre presentare al comune di riferimento o una DIA onerosa (SuperDIA) o richiedere un permesso di costruire.

Degna di menzione e causa di notevoli discussioni e' sicuramente la modifica apportata alla L.R. 12/2005 con l'approvazione del nuovo Piano Casa Lombardia il cui testo (L.R 4/2012 ), all'art.9, ha completamente riscritto l'art. 64 - comma 1 della normativa sul recupero dei sottotetti, prevedendo la possibilita', fin'ora sempre esclusa, di andare in deroga all'altezza massima fissata dallo strumento urbanistico fino a 1,50 mt.


"Articolo 9 – Modifica alla disciplina di recupero di sottotetti ai fini abitativi.
Viene modificato il primo comma dell’articolo 64 della LR n. 12/05, riguardante il recupero dei sottotetti ai fini abitativi.
La disciplina previgente faceva riferimento allo strumento urbanistico vigente approvato dopo la LR 51/75 al fine delle modifiche delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché sotto l’altezza massima di zona.
Con la modifica introdotta, gli interventi edilizi finalizzati al recupero edilizio dei sottotetti potranno consentire:
a) l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per osservare i RAI,
b) modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente per assicurare, per ogni unità immobiliare l’Hmp di mt. 2,40, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi i mt. 1,50 per la relativa superficie, riguardanti edifici di altezza minore o uguale all’altezza massima di zona,
c) il recupero edilizio dei sottotetti degli edifici posti all’interno dei Centri Storici o dei Nuclei di antica formazione deve avvenire  nel rispetto dei limiti dell’altezza massima stabilita dal PRG o dal PGT; in assenza di tali limiti, l’altezza massima deve intendersi quella esistente.
È stato, quindi, previsto un doppio regime in relazione all’altezza dell’edificio interessato dal recupero edilizio del sottotetto, distinguendo quelli nelle zone diverse dal Centro Storico e da Nuclei di antica formazione, nelle quali il comune ammette questi interventi, consentendo di sopraelevare il tetto fino al limite dell’altezza massima di zona, e quelli posti, appunto, nei CS e nei NAF.
Per questi ultimi, è possibile sopraelevare gli edifici  solo nel rispetto dei limiti di altezza massima posti dallo strumento urbanistico; in assenza di tali limiti, l’altezza massima deve intendersi quella esistente,  fermo restando la scelta del comune di consentire o meno in questi ambiti il recupero dei sottotetti.
Rimangono, ovviamente, in vigore tutte le altre norme, i presupposti, le condizioni e prescrizioni, oltre che la facoltà per i comuni di decidere gli ambiti di esclusione, anche diversi da quelli già adottati per il primo Piano Casa."
 Questa riformulazione dell'art.64 - comma 1 della L.R. 12/2005 ha creato molti dubbi interpratativi, perche' ha aperto un'annosa questione rispetto al coordinamento tra la deroga all'altezza prevista e l'ammissibilita di una deroga parimenti per le distanze tra fabbricati.
In un primo momento la linea interpretativa e' stata quella per cui il recupero del sottotetto in quanto "ristrutturazione edilizia"  potesse prescindere dal rispetto delle distanze minime, fatte salve quelle previste dal Codice Civile (artt.873-907); tesi avvalorata anche dalla circolare regionale n.24/2000 per cui "non occorre l'obbligo di osservare le distanze tra i confini o tra gli edifici poste dal PRG o dal Regolamento Edilizio, fatte salve le distanze minime previste dal codice civile da cui non e' ammessa deroga" e inoltre dal comma 2 art.64 L.R. 12/2005 che parla di "deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati".

Le ultime sentenze in materia ( T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I,28.06.2011, n. 996 secondo cui "il recupero di un sottotetto a fini abitativi va interpretato come nuova costruzione.... soggetto alla disciplina del DM 1444/68" - Cons. Stato, sez. V, 24.02.1999 n.195 - T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II 10.12.2010, n.7505) si sono orientate per cui la Corte Costituzionale ha recentemente dichiarato (Sentenza n.173 Corte Costituzionale del 19.05.2011) che l'art.64 comma 2 della L.R. 12/2005 
"deve interpretarsi nel senso che esso consente la deroga dei parametri e indici urbanistici edilizi di cui al regolamento locale ovvero al piano regolatore comunale, fatto salvo il rispetto delle distanze tra fabbricati, essendo quest'ultima  inerente all'ordinamento dello stato"
 "...la deroga prevista dalla norma censurata non puo' ritenersi estesa anche alla disciplina civilistica in materia di distanze, ne' puo' operare nel caso in cui lo strumento urbanistico riproduce disposizioni normative di rango superiore, a carattere inderogabile come quelle dell'art. 41 quinques della legge 17 agosto 1942, n.1150 (Legge Urbanistica), introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e dall'art. 9 del D.M. 1444 del 1968, nella parte in cui si regolano le distanze tra i fabbricati..."
In conclusione si possono identificare due casi nella prassi del recupero di sottotetto a fini abitativi:
  • A - recupero di sottotetto con sopralzo dell'edificio   
  • B - recupero di sottotetto nel rispetto della sagoma esistente, senza modifica dell'altezza fisica
Solo nel primo caso dovra' essere assicurato il distacco di 10 mt. tra le cortine finestrate che si fronteggiano, essendo preclusa alla normativa regionale di sottrarsi al rispetto della normativa nazionale in materia di distanze tra fabbricati.
Nel secondo caso, gli interventi potranno essere effettuati anche ad una distanza inferiore a quella minima rispetto ai fabbricati confinanti, mettendo in atto la deroga di cui all'art. 64, comma 2, L.R. 12/2005.
Nel primo caso rientrano chiaramente non solo gli interventi di recupero che alzano l'altezza di colmo e di gronda seppur nei limiti della normativa comunale ma anche gli interventi che vanno in deroga alla stessa fino a 1,50 mt. come previsto dall'art. 9 della L.R. 4/2012, perche' rientra ovviamente nel caso di un sopralzo fisico del fabbricato ossia di una nuova costruzione.


38 commenti:

Anonimo ha detto...

Salve
volevo chiedere se e' possibile recuperare ai fini abitativi a Milano un sottotetto condonato nel 2005

karmarchi ha detto...

Buongiorno,
mi scuso per la tardiva risposta.
Se Lei ha effettuato un condono del sottotetto in questione, la normativa di riferimento (LR.20/2005 - LR.4/2012) non consente di modificare nulla rispetto a quanto dichiarato nella pratica di condono, a meno che Lei non debba fare un ampliamento.
La pregherei magari nel caso volesse di fornirmi maggiori informazioni sul tipo di intervento a realizzarsi in maniera tale da risponderLe in maniera piu' precisa.
puo' inviarmi un mail a:mmaggiulli@karmarchitettura.it

Anonimo ha detto...

Buongiorno,
ho due quesiti da porle in merito al recupero abitativo dei sottotetti normati dalla legge regionale 12/2005 modificata dalla LR 4/20012 (regione Lombardia):
1- Quando il fabbricato esistente supera l'altezza massima prevista dalla strumento urbanistico comunale posso effettuare il recupero sottotetto con sovralzo della struttura di copertura?
2- Quando il fabbricato esistente è pari o inferiore all'altezza massima di zona prevista, con l'intervento in progetto posso superare fino 1,5 m l'altezza massima di zona?
Naturalmente verificando sempre l'altezza media ponderale interna dell'unità abitativa pari a 2,40 m
In attesa di una sua risposta porgo i miei saluti

Anonimo ha detto...

buona sera,
per quanto riguarda i costi di costruzioe e gli oneri di urbanizazione, secondo lei è applicabile l'articolo 17 comma 2 del DPR380, che prevede l'esenzione dal pagamento dei costi di costruzione per la prima casa?
grazie

BC ha detto...

Il mio problema riguarda il recupero dei sottotetti effettuato da vicini abitanti nelle due abitazioni confinanti la ns (rispettivamente parete nord e sud) e ubicate a Milano.
Desidero sapere se fornite consulenza legale per sapere se gli interventi effettuati o quelli progettati da parte dei confinanti siano conformi alla legge e non lesivi dei miei diritti. O in alternativa a chi è possibile rivolgersi.

grazie

karmarchi ha detto...

Gentile utente BC,
Le comunico che il team di lavoro dello studio è composto da due architetti e un legale che fornisce consulenza in materia di edilizia, urbanistica e diritti dominicali.
Per qualsiasi informazione Le chiederei di inviarmi una mail all'indirizzo di seguito riportato, così da fornirLe tutti i dati utili.

mmaggiulli@karmarchitettura.it

In attesa di un Suo riscontro porgo i miei saluti.

Anonimo ha detto...

Buongiorno, a Milano vorrei alzare il mio sottotetto del secondo piano di 2 metri. Il tetto da direttamente sulla terrazza del mio vicino e ci sono delle sue finestre a meno di 10 metri. Con una nulla osta da parte sua, tale inalzamento sarebbe possibile?
Grazie,
Cristiano Delmonte

Unknown ha detto...

Alla fine non ho capito un recupero sottotetto a fini abitativi si puo detrarre o no? Grazie

karmarchi ha detto...

@CRISTIANO DEL MONTE
Servitù di veduta

Buongiorno signor Delmonte.


Il suo quesito richiede espressamente la rivisitazione della norma in materia di servitù di veduta.


La stessa, recita testualmente (art. 905 c.c.):


Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e la distanza di un metro e mezzo.

Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.

Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica.

Si tratta di una norma derogabile dalle parti.


Pertanto, attraverso debito atto da stipularsi a mezzo di pubblico ufficiale (notaio), dovrebbe convenire la limitazione di tale diritto reale facente capo al vicino previa costruzione di ulteriori due metri e farsi concedere altresì l'eventuale diritto di affaccio (luce o veduta) per la nuova sua costruzione.


Il tutto al fine di evitare spiacevoli beghe legali che potrebbero vederla coinvolta e probabilmente soccombente.




Per maggiori delucidazioni, non esiti a contattarmi nuovamente lasciando una email di riferimento o a scrivere direttamente alla consulenza legale on line gratuita fornita sul sito (legal@karmarchitettura.it).


In attesa di leggerla Le porgo i miei migliori saluti.



Anonimo ha detto...

Salve Architetto,
un informazione, a Milano il Regolamento Edilizio in vigore (1999) prevede la possiblità di inserire un wc nel sottotetto non abitabile, corretto?
ll nuovo regolamento (2013) attualmente in fase di verifica non lo prevede esplicitamente (ma non lo vieta). Come ci si comporta? E' nota la data di entrata in vigore del nuovo?

Grazie,
Filippo Pressa

Anonimo ha detto...

Salve,
vorrei sapere se all'interno di un sottotetto, a suo tempo corredato dal costrutture dell'impianti di scrico delle acque e di quello idrico, è possibile eseguire la pavimentazione dello stesso e quella del bagno, anch'esso già predisposto, senza dare alcuna comunicazione al comune.

Grazie,
Claudio

Unknown ha detto...

Può un parere ASL (per il recupero di un sottotetto in Lombardia) non considerare l'altezza media ponderale e volere rispettata l'altezza media di mt. 2,40? Grazie per le risposte eventuali

Anonimo ha detto...

Gentile Architetto,
sto per comprare un casa frutto di un recuper di un sottotetto.
Su questo immobile sono stati effettuati diverse opere , come rifacimento della facciata , alzamento della colonna ascensore ecc..
Ho visto sul sito dell'agenzie delle entrate che è possibile recuperare una certa somma , in % sull'importo commerciale fino al max 96.000 .
Sulla guida dell'agenzia delle entrate , parla però di immobili ristrutturati secondo dpr 380 comma c e d.
Volevo sapere , secondo Lei, possiamo usufruire dell'agevolazione fiscali o no?
La ringrazio in anticipo
AS

Anonimo ha detto...

Boun giorno Architetto,
sono proprietario di un appartemento condominale con accesso diretto al sottotetto in muriccie e tavelloni, , mi chiedevo se anche questa tipologia di sottotetto è recuperabile oppure non è considerata sottotetto?
Grazie.

Anonimo ha detto...

Buongiorno Architetto, sto per comprare un ultimo piano a Milano, recupero dei sottotetti/solai. Un pezzo è stato lasciato come un tempo senza alzare l'altezza che parte da 2.70 e arriva a 0,50 cm. Sarebbe possibile trasformarlo in cucinotto + balcone?

Muscillo ha detto...
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
Unknown ha detto...

Buona sera, sto valutando il recupero di un sottotetto in provincia di Varese, il mio cliente vorrebbe sopraelevare, solo che il nostro fabbricato dista meno di ml 5 dal confine e meno di ml. 10 dall'altro fabbricato (noi non apriremmo finestre su questo lato), secondo lei, devo stare con il nuovo sopralzo a ml 5 dal confine e 10 dal fabbricato del vicino.
Grazie e buona serata

Anonimo ha detto...

Buongiorno, abito all'ultimo piano di una quadrifamigliare, ho un appartamento di 100 m2 e mi piacerebbe acquistare parte del sottotetto comune non abitabile per realizzare una bel terrazzo ... è possibile? quanto mi puo' costare?

Anonimo ha detto...

Riguardo la legge 1127 cc viene deliberata anche se il condomino che recupera il sottotetto non alza il colmo ma cambia solamente l'inclinazione della falda

Anonimo ha detto...

Buongiorno,
sono intenzionato ad acquistare un appartamento disposto su due livelli, in provincia di Milano. Al piano sottotetto si trova la zona notte (tre camere, cabina armadio e bagno), anche se in realtà urabnisticamente e catastalmente le tre camere risultano ripostigli.
Sarei disposto ad acquistare solo se si potesse regolarizzare, recuperando il sottotetto. Al proposito le chiedo se l'altezza media ponderale di mt. 2,40 va calcolata sull'intero sottotetto, o su ogni singolo vano. La questione è rilevante, perché sull'intero sottotetto (che praticamente occupa un'intera falda del tetto) la media ci sarebbe (l'altezza al colmo è di mt. 3,20; l'altezza alla gronda di mt. 1,70); ma per singoli vani no (dove si trova la parte più alta infatti sono siti il vano scala e il corridoio; l'altezza massima dei singoli vani è mt. 2,65).
Spero di essermi spiegato. Grazie

Anonimo ha detto...

Buongiorno,

ho recentemente recuperato il sottotetto della mia abitazione, creando uno studio + camera da letto nella nuova parte costruita. Volevo chiedere se sono obbligato a reperire un area parcheggio a seguito dei lavori eseguiti o se questo si applica solo in caso di costruzione nel sottotetto di un nuovo appartamento/unità indipendente ? Grazie e saluti

Anonimo ha detto...

Ho recuperato un sottotetto con modifica di falda e, per questo, il comune ha imposto la costruzione di una nuova grondaia in linea congli edifici vicini..Il condominio mi vuole addebitare tale costo in toto nonostante abbia sostenuto quasi per intero le spese del rifacimento del tetto.Mi può dare un suo parere?
Ringrazio anticipatamente.

Anonimo ha detto...

Buongiorno, vorrei sapere se e possibile smussare-sopraelevare il punto più basso di una mansarda condominiale una lunga parete di 70 cm d'altezza e renderla di almeno 90 cm. Le pareti sono in muratura. Vorrei sapere se è possibile e quali sono i tempi e i costi per la realizzazione. La parete sarà lunga circa 4 metri.

Anonimo ha detto...

Buongiorno
Secondo lei quanto è giusto spendere per un recupero sottotetto di una casa di 85 mq di cui 45 circa diventano locali e il resto terrazzo. E' prevista ovviamente la scala interna per collegare l'appartamento esistente. Diciamo a "lavoro finito" compreso di impianti, serramenti, oneri e quant'altro.

Al momento mi sono fatto fare un primo preventivo che mi ha spaventato.... con quei soldi al mq ci si compra un appartamento in zone lussuose di città...


grazie
Max

Anonimo ha detto...

Buongiorno
Vorrei rendere abitabile un sottotetto, in un vecchio fabbricato di 4 piani ristrutturato negli anni '80, già isolato, pavimentato e fornito di illuminazione e citofono. Manca l'allaccio alla colonna fecale che finisce al piano sottostante. Posso richiedere il prolungamento di detta colonna o richiederne una nuova? Grazie
Virgilio

webmaster ha detto...

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Quân Đào ha detto...
Questo commento è stato eliminato da un amministratore del blog.
Anonimo ha detto...

zio paperone

Unknown ha detto...

Buongiorno, in una palazzina di 3 unità abitative vorrei alzare il mio sottotetto di proprietà rifacendo il tetto. Mi hanno detto che x farlo occorre che la casa sia bifamiliare...in realtà lo è inquanto i due alloggi sotto sono intestati a marito e moglie che formano 1 sola famiglia ma non hanno collegato i 2 alloggi lasciandoli unità vabitative distinte. Il comune mi farà fare?
Grazie,
V.M.

Anonimo ha detto...

Buona sera, vorrei sapere se è possibile recuperare un sottotetto anche se non è osservata la distanza dei 5 metri dal confine, tuttavia è rispettata la distanza dei 10 metri tra edifici e pareti finestrate.
Grazie

chiara ha detto...

Salve, avrei bisogno della sua consulenza per capire se il sottotetto che sovrasta il mio appartamento all'ultimo piano di un palazzo di ringhiera, non di proprieta' del condominio ne di nessun condomino, puo essere di pertinenza del mio apprtamento, vorrei recuperarlo ai fini abitativi. Quale procedura devo seguire per accertarmi che io possa avvalerne la proprieta'? grazie
Chiara

Anonimo ha detto...

Buongiorno,
vorrei un chiarimento riguardo"Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale e con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare". Essendo che io ho recuperato il sottotetto a fini abitatiti per realizzare una nuova unita' abitatita ed il parcheggio e' gia' presente all'interno della proprieta' privata mi chiedevo se dovevo intervenire in qualche modo?
Grazie

Unknown ha detto...

Buonasera,
ecco il mio problema. Vogliamo comprare un'abitazione di nuova costruzione in classe A nel comune di Milano. Attico e superattico. Il superattico è una mansarda di 86m2. Con h minima lato sud 30cm, hmax 272, h lato nord 200. Il superattico è accatastato, al momento, come guardaroba s.p.p.. L'impresa venditrice mi dice che in 3 anni sarà possibile fare il cambio d'uso e rendere abitabile la mansarda (due camere 1 bagno). mi domando se:
1. l'h media ponderale sia in maggiore o uguale di 240cm; 2. se tale cambio d'uso sia in effetti possibile. Grazie!!

michele ha detto...

dibattito interessante
chiedo se posso inserirmi
grazie,Michele

Giovanni ha detto...

Buona sera. abito in una palazzina con due unità dove abbiamo in comune tetto e facciata vorrei abbassarla soletta di 70cm relativa alla mia porzione di sottotetto
Il problema è che per la concessione edilizia il comune mi chiede la firma del vicino
Come posso fare ?? (Sicuro che L non avrò mai l’autorizzazione.

Unknown ha detto...

Buongiorno sono Giuseppe abito a Varese in una casa di testa in corte lombarda vorrei sapere se è possibile modificare il tetto da più falde a una falda o devo mantenere il disegno con cui è nata la corte.Grazie per l'eventuale riscontro

Anonimo ha detto...

Buongiorno, vorrei effettuare delle modifiche alla mia mansarda e mi chiedevo se il vincolo dell'altezza minima ponderale fosse riferita all'abitazione o al singolo locale? La casa si trova nel comune di Milano. Grazie in anticipo

Marco ha detto...

Buongiorno. Non riesco a trovare riscontro in alcuna parte della normativa in merito alla deroga, fino a 1,50m, per le altezze massime di zona. Potrebbe cortesemente indicarmiil punto dove si evince ciò? Grazie

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