DECRETO SVILUPPO E LEGGE DI STABILITA': Esclusi dalle detrazioni previste ristrutturazioni e risparmio energetico


Cosi' come previsto dal Decreto Legge per lo Sviluppo e la Crescita n.83 del 22/06/2012, convertito poi in Legge n.134/2012  "Misure Urgenti per la crescita del Paese", le misure piu' rilevanti riguardano:
  • la proroga al 30 giugno 2013 per le detrazioni fiscali pari al 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
  • Il bonus rispetto ai lavori di ristrutturazione sale dal 36% al 50% per tutti quelli interventi effettuati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013;mentre dal 01/07/2013 la percentuale di detrazione ritornera' al valore precedente pari al 36%, seguito anche dal tetto massimo di spesa che scendera' anch'esso dai 96000 euro previsti a 48000 euro.
  •  Semplificazioni nell'iter procedurale di ottenimento dei titoli autorizzatori per interventi edilizi attraverso l'inserimento di norme agevolative per i locali destinati ad esercizio d'impresa che possono rientrano nell'articolo dell'edilizia libera e per le manutenzioni straordinarie, che non incidono sulle parti strutturali dell’edificio e non comportano né aumento delle unità immobiliari, né incremento dei parametri urbanistici per cui resta l'obbligo almeno di indicare i riferimenti dell'impresa esecutrice dei lavori.
  • Il nuovo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E) diventa l'unico elemento di dialogo tra il privato cittadino interessato a conoscere iter e problematiche di uno specifico intervento edilizio e relativo titolo abilitativo e la P.A., anche nel caso in cui tale intervento interessi il parere di piu' enti amministrativi come quello per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o per la tutela della salute e della pubblica incolumità; quest'ultimi sono obbligati a trasmettere entro un termine stabilito ed improrogabile tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo. Nello specifico si detrmina che "...lo Sportello Unico per l’Edilizia acquisirà direttamente o tramite conferenza di servizi tutti gli atti necessari al rilascio del permesso di costruire, e precisamente: il parere della ASL; il parere dei vigili del fuoco; le autorizzazioni e le certificazioni regionali per le costruzioni in zone sismiche; l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle aree contigue alle zone militari; l’autorizzazione della circoscrizione doganale per le costruzioni in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale; l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo; gli atti di assenso per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (in caso di dissenso però si procede ai sensi del Codice); il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia per gli interventi in quell’area; il parere dell’autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici; gli assensi per le servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; il nulla osta per le aree naturali protette.", cosi' come definito nello stesso testo di legge. Inoltre la P.A. preposta al rilascio del titolo abilitativo e' tenuta ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni senza contrastarne l'autenticita' con un notevole risparmio di tempo per i professionisti che non devono allegare alle istanze documenti gia' in possesso dellapubblica amministrazione. Altra importante misura riguarda il rilascio del permesso di costruire che era regolamentato esclusivamente da quando definito all'art. 20 del T.U. in materia di edilizia, prevedendo che entro 60 gg. dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento, dopo l'acquisizione di tutti gli atti e i pareri di assenso tramite lo Sportello per l'Edilizia, definisca una proposta di provvedimento. Con le misure introdotte dal Decreto Sviluppo, se entro 60 gg. dalla presentazione della domanda non sono pervenuti tutti gli atti di assenso o i nulla osta o comunque non si siano raggiunte posizioni di accordo rispetto all'intervento a realizzarsi, il responsabile dello Sportello Unico indirra' una conferenza di servizi dove se le amministrazioni interessatre non vogliano intervenire potranno trasmettere all'amministrazione interessata i propri atti di assenso; la delibera della conferenza di servizi costituisce determina per l'intervento richiesto. Anche la presentazione della Denuncia di Inizio Attivita' (DIA) risulta semplificata come effetto del decreto sviluppo, infatti con l'aggiunta di un comma all'art. 23 del T.U. Edilizia, si detrmina che " nei casi in cui la normativa richieda l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi (esclusi i casi in cui sussistano vincoli ambientali e paesaggistici, relativi alla difesa e alla pubblica sicurezza, alla giustizia), tali atti sono sostituiti da autocertificazioni o attestazioni di tecnici abilitati che asseverano la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi." Tutte queste misure devono essere recepite dai comuni entro il termine perentorio di 6 mesi dall'entrata in vigore della conversione in legge del decreto (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012).
  • Il decreto Sviluppo ha previsto anche un piano per la riqualificazione delle aree urbane degradate e lo sviluppo delle città come motore per il settore edile, per cui i Comuni devono segnalare le possibili aree urbane soggette a degrato e oggetto di eventuale piano di riqualificazione, in considerazione degli effetti sociali ed economici dell'intervento tali progetti saranno valutati grazie anche all'introduzione di un ente preposto che viene definito Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane (C.I.P.U.).
L'analisi in aula lunedi del disegno di legge di stabilita' prevede che per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non ci siano tagli alle detrazioni gia' previste. Il disegno di legge prevede che ci sia una franchigia di 250 euro per i redditi che superino i 15000 euro annui e un tetto massimo di 3000 per la richiestra delle detrazioni.
Le ristrutturazioni e gli interventi di riqualificazione energetica sono esclusi sia dalla soglia dei 3000 euro che da quella di franchigia di 250 euro, perche' non rientrano non rientrano nelle spese contemplate dall’articolo 15 del Tuir, Testo Unico per le Imposte sui Redditi, che viene considerato come base per le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità.
Questi interventi continueranno ad usufruire delle detrazioni previste dalla normativa vigente ossia dalla L.134/2012 che ha previsto il 55% di detrazione per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica fino al 30 giugno 2013, come anche le ristrutturazioni edilizie passano da una detrazione del 36% fino ad una percentuale pari al 50% dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, mentre dal 01/07/2013 si ritornera' al 36%, sorte che tocchera' anche ai tetti massimi di spesa che passano temporaneamente da 48000 euro annui a 96000 euro, per ritornare allo stato precedente di 48000 a luglio 2013.
 
 
 

1 commenti:

Quân Đào ha detto...
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