IRAP: ESENZIONE PROFESSIONISTI E PICCOLI IMPRENDITORI



















Nei giorni scorsi e' stato presentato e poi approvato in Commissione Bilancio della Camera un emedamento alla Legge di Stabilita' 2013 che stabilisce, nel piano di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, lo stanziamento di un fondo annuo  pari a 248 mln. di euro per il 2014 e di 292 mln. di euro per il 2015 finalizzato ad escludere dal pagamento dell'Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive i professionisti e le imprese che ne avranno i requisiti.
Se tale previsione superasse anche il successivo passaggio al Senato, piccoli imprenditori e tutte quelle persone fisiche esercenti arti, professioni o attivita' commerciali, che non si avvalgono di collaboratori e impiegano, anche tramite locazione, pochi beni strumentali, saranno esenti dal pagamento dell'IRAP.
Le soglie entro cui valutare il possesso dei beni strumentali saranno fissate da un decreto del MInistero dell'Economia e delle Finanze che terra' conto delle peculiarita' di ogni singola professione, in ragione delle quali tali soglie possono subire notevoli differenzazioni.
Saranno necessari degli opportuni chiarimenti da parte del governo sulla definizione di "collaboratore", inquadrando in maniera precisa le figure dei praticanti e degli associati.
Questa misura e' stata accolta molto favorevolmente dal CnappcConsiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, che con una nota fa sapere:
 “Questa misura dimostra, da un lato, la consapevolezza, da parte del Parlamento, del fatto che la crisi stia fortemente pesando sulle professioni che hanno bisogno, così come altri settori, di sgravi e di incentivi, dall'altro, riconosce la loro fondamentale importanza quali fattori per la ripresa e per lo sviluppo del Paese”
Questo emendamento pone l'accento su un'annosa vicenda la cui interpretazione e' stata  oggetto di innumerevoli sentenze ossia la determinazione del requisito dell'autonoma organizzazione per i contribuenti di ridotte dimensioni (imprese e professionisti).
Infatti il pagamento dell'IRAP si basa sulla presenza o meno di tale requisito (autonoma organizazzione) che in base all'art. 2 del D.L. n.446 del 15/12/1997 e' determinato dalla circostanza che l'esercizio dell'attivita' debba essere abituale ed autonomamente organizzata, diretta alla produzione o scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Le sentenza fin ora collezionate riferiscono che l'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente su avvale in maniera non occasionale di lavoro altrui (escludendo a quanto pare i praticanti) o impieghi beni strumentali eccedenti il minimo stabilito.
Finalmente interviene il legislatore per la risoluzione di questa vicenda, indicando in maniera univoca i parametri per la determinazione dell'autonoma organizzazione; 

La prima bozza dell'emendamento prevedeva l'esenzione per quei soggetti esercenti attivita' commerciali, arti o professioni che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati, che impiegano anche tramite locazione beni strumentali, esclusi gli immobili, per un valore non superiore a 10.000 euro e che non sostengono costi per acquisizione di servizi superiori a 5000 euro; in una seconda rielaborazione pare si sia affidata la definizione dell'ammontare massimo dei beni strumentali ad un decreto del Ministero dell'Economia.


1 commenti:

Quân Đào ha detto...
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