RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:LE AGEVOLAZIONI FISCALI 2015 (aggiornamento AgE aprile 2015)

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI

La Legge di Stabilità 2015 ha prorogato fino al 31 Dicembre 2015 le detrazioni Irpef del 50% sulle ristrutturazioni, sull'acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici, mentre al 65% quelle Irpef ed Ires per i lavori finalizzati al risparmio energetico qualificato.
Nella compilazione del 730/2015 sarà possibile quindi per il singolo contribuente inserire le voci di spesa, debitamente documentate, sostenute per il recupero del patrimonio edilizio di proprietà o detenuto con adeguato titolo o per gli interventi energetici finalizzati al risparmio.

RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

Si ricorda quindi che la detrazione al 50% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente si applica per le opere di manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo.Fino al 31 dicembre 2015 si potrà usufruire di una detrazione del 50% fino ad un tetto massimo di 96.000 euro di spesa per singola unità immobiliare. mentre dal 01 gennaio 2016 si ritornerà al regime del 36% di detrazione con il massimo di 48.000 euro di spesa detraibile.
Volendo riepilogare le tipologie di interventi possibili si possono elencare come di seguito:

- manutenzione ordinaria ( solo per le parti comuni degli edifici);

- manutenzione straordinaria;

- restauro e risanamento conservativo;

Bisogna prestare particolare attenzione all'inserimento dei dati nel corrispettivo quadro della dichiarazione 730 precompilata, in quanto la normativa in merito è molto restrittiva e l'inesatta compilazione comporta la restituzione dell'agevolazione giduta maggiorata delle sanzioni previste.
I pagamenti per l'esecuzione di tali opere, i cui dati andranno inseriti in dichiarazione (Quadro E), dovranno esettamente corrispondere alle fatture rilasciate e dovranno, inoltre, essere eseguiti con bonifico bancario ai sensi dell'art. 16 bis del D.P.R. 917/86, nel quale dovranno essere indicati:

  • causale del versamento (comprovato da pratica edilizia corrispettiva riportante numero del protocollo)
  • Codice Fiscale del soggetto dichiarante
  • Codice Fiscale o P.IVA del soggetto beneficiario 
La Circolare n. 17 del 24 aprile 2015 ha introdotto delle importanti precisazioni successive alla pubblicazione della precedente guida dell'agenzia stessa di gennaio 2015;
Nel caso di un pagamento effettuato da un conto corrente (ordinante) diverso dal beneficiario della detrazione, nella causale del bonifico va indicato con esatezza il codice fiscale del beneficiario.
Va specificato altresì che in merito alla possibilità di usufruire della detrazione su una singola unità immobiliare fino al limite di 96.000 euro, si può richiedere anche una seconda volta la detrazione a patto che si tratti di interventi successivi  e supportati da nuova pratica edilizia.


ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI


Il bonus di detrazione previsto per l'acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici ha una percentuale pari al 50% ed un tetto massimo di spesa di 10.000 euro che vanno a sommarsi al tetto di spesa dei 96.000 previsti per il recupero del patrimonio edilizio a cui deve essere legato; infatti l'acquisto deve essere fatto nell'ambito di opere di manutenzione edilizia come sopra descritte e regolarmente sottese da una pratica edilizia, che come viene specificato nel testo del Decreto di Legge deve almeno prevedere opere di manutenzione straordinaria.
Il problema di fondo è che non esiste un elenco specifico di opere che danno diritto al bonus dell'acquisto dei mobili, di sicuro non ne danno diritto la tinteggiatura delle pareti o la sostituzione di una serratura, mentre viene evoluto per il rifacimento di un bagno con sostituzione delle tubature o il rifacimento di un tetto.
Un'altra precisazione deve essere fatta in merito alla data di acquisto dei mobili, come meglio definito dalla Circolare11/E/2014, la data di acquisto dei mobili può essere compresa dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 anche se vengono comprati in due anni o comprati ora per un intervento del 2013.
Il limite di spesa detraibile rimane sempre di 10.000 euro indipendentemente dal complessivo delle spese di ristrutturazione.

La Circolare n.29/E/2013 precisa inoltre  che l'importo massimo di 10.000 euro e' riferito:

- alla singola unita' immobiliare comprese le pertinenze
- alle parti comuni oggetto di ristrutturazione
- se il contribuente attua interventi su piu' unita' immobiliari, la detrazione viene riconosciuta    piu' volte.

Il pagamento deve essere sempre effettuato con bonifico "parlante" ossia indicante causale, codice fiscale del dichiarante e del beneficiario oppure può essere utilizzato quale sistema di pagamento anche la moneta elettronica (carta credito o bancomat) ammesso e concesso che sia possibile risalire al codice fiscale di chi acquista e alla natura, qualità e quantità  dei beni acquistati.

I Beni agevolabili sono i mobili nuovi tra cui: divani e poltrone (zona living), tavoli, sedie e credenze (zona pranzo), letti, armadi, materassi, cassettiere e comodini (zona notte), scrivanie e apparecchi di illuminazione (zona studio), mobili cucina.
Per i grandi  elettrodomestici si intendono tutti quelli di classe A+ come lavatrici, lavastoviglie,frigoriferi, forni e tutti i sistemi di climatizzazione invernali ed estivi; per avere un'idea, anche se non pienamente esaustiva, di quelli che sono gli elettrodomestici per cui è possibile chiedere una detrazione si può fare riferimento al D.Lgs. 151/2005 - all. 1B.


RISPARMIO ENERGETICO

La detrazione pari al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica perdureranno per tutto il 2015, comprovando l'effettivo aumento delle prestazioni energetiche dell'immobile.
Si ricorda che questa agevolazione fiscale non è cumulabile con altre forme di agevolazioni fiscali previste dalla normativa nazionale, come quella della ristrutturazione edilizia.
Per cui per lo stesso intervento non si può usufruire di entrambe le agevolazioni, ma si possono chiedere  contemporaneamente per interventi che non ricadono nell'uno o nell'altro caso.
Gli interventi devono essere effettuati su immobili esistenti e non in fase di costruzione;
l'esistenza dell'immobile è comprovabile dalla documentazione catastale, dalla richiesta di accatastamento o dalla ricevuta del pagamento di ICI/IMU.

Gli interventi ammessi alle detrazioni utili per il contenimento energetico si possono sintetizzare nelle seguenti categorie di opere:

  • riduzione fabbisogno per il riscaldamento           
  • miglioramento termico dell'edificio (pavimenti, pareti, infissi e coibentazioni)
  • pannelli solari
  • installazione sistemi di climatizzazione invernale

Le detrazioni possibili variano da un massimo di 100.000 euro previsti per tutte le categorie che aumentano la prestazione energetica dell'edificio ad un minimo di 30.000 euro per la sola sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; nella prima categoria di non c'è una distinzione precisa degli interventi ma unico presupposto necessario è il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale che non sia superiore ai valori definiti dal D.M. Sviluppo dell'11 marzo 2008. 

E' importante evidenziare che sono detraibili sia le spese relative all'acquisto dei materiali che alle spese accessorie relative ai professionisti che devono essere coinvolti per la realizzazione delle opere stesse, nonchè la messa in opera e l'assistenza muraria all'installazione degli impianti e sistemi.

La documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento della detrazione del 65% viene indicata in maniera precisa dall'Agenzia delle Entrate:

  • asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal Direttore dei lavori in merito al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'immobile
  • per la riqualificazione degli edifici esistenti la certificazione energetica dell'immobile laddove previsto dai regolamenti regionali
  • bisogna trasmettere entro 90 giorni dalla fine dei lavori in forma telematica all'Enea la scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell'attestazione energetica.
  • nel caso in cui gli interventi si realizzassero in piu' periodi di imposta, va fatta comunicazione all'Agenzia delle Entrate al termine massimo di 90 giorni dopo la scadenza di igni singolo periodo di imposta.

LAVORI CHE DANNO DIRITTO ALLE DETRAZIONI  e CONDIZIONI 

Volendo quindi riepilogare, le detrazioni possono essere erogate laddove gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica,l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sia collegato ad uno dei seguenti interventi.

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sui singoli appartamenti (gli interventi quindi di manutenzione ordinaria sulle singole unità abitative non danno quindi diritto a nessuna agevolazione fiscale)
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi;
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di interi immobili o porzioni di esso eseguiti da imprese che dopo 6 mesi dalla terminazione delle opere vendano o assegnino l'immobile stesso;
  • manutenzione ordinaria,straordinaria,restauro,risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia eseguite su parti comuni di edifici residenziali




1 commenti:

Quân Đào ha detto...
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