BONUS EDILIZIA 2017

Con l'approvazione del DECRETO MILLE PROROGHE 2017 (D.L. n. 244 del 30/12/2016 ) sono state prorogate al 31 dicembre 2017 una serie di agevolazioni fiscali legate all'edilizia che favoriscono imprese e contribuenti.

Nello specifico oltre alle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica degli edifici, sono state potenziate ed introdotte nuove misure a favore sia dell'artigianato e della piccola/media impresa come il bonus alberghi, sia per le popolazioni del centro Italia colpite dal sisma.

Di seguito le novità in edilizia:

BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (art. 2 comma 1)

La detrazione nella misura del 50% (così come nel 2016) viene prorogata al 31 dicembre 2017 e viene applicata fino ad una spesa massima di 96mila euro; la stessa detrazione viene poi ripartita in n. 10 rate annuali di pari importo da applicarsi sull'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le spese effettuate ai fini della ristrutturazione di abitazioni e di parti comuni dei condomini così come da Guida della Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie.


GUIDA AGENZIA DELLE ENTRATE:Ristrutturazioni edilizie  - Agevolazioni fiscali
Come da guida qui riportata in formato digitale sfogliabile gli interventi per i quali sono previste le agevolazioni sono:


  1. tutte le opere che rientrano in quanto indicato alle lettere a), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ossia interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia che incidano su parti comuni degli edifici residenziali
  2. tutte le opere che rientrano in quanto indicato alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01, ossia interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia che incidano su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) e sulle loro pertinenze (es. pertinenze -  acquisto e costruzione di box e posti auto pertinenziali)
  3. interventi necessari al ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi anche non rientranti nei precedenti punti 1) e 2)
  4. opere volte all'eliminazione di barriere architettoniche (es. realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione)
  5. opere finalizzate all'installazione di dispositivi anti-intrusione, quindi il compimento di illecito da parte di terzi, ossia interventi diretti sugli immobili al fine di aumentare il grado di sicurezza dell'immobile stesso come l'installazione di cancellate/recinzioni murarie o grate sulle finestre
  6. opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico
  7. opere finalizzate al conseguimento di risparmio energetico
  8. interventi per l'adozione di misure antisismiche come l'esecuzione di opere per la messa in opera statica
Bisogna anche specificare che ci sono altre spese ammesse all'agevolazione oltre a quelle necessarie per l'esecuzione degli interventi diretti sugli immobili ossia tutte le spese legate  alla progettazione o all'espletamento da parte di un professionista abilitato delle pratiche comunali necessarie all'intervento, le spese per la messa a norma degli edifici ai sensi del D.M. 37/08  ex L. 46/90(impianti elettrici)  o per il rispetto delle norme Unicig per gli impianti a metano (L. 1083/71), nonchè per la redazione delle relazioni di conformità degli impianti su citati.
Inoltre vengono considerate spese ammesse all'agevolazione anche le spese legate all'acquisto dei materiali, agli oneri di urbanizzazione e ai diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunzie di inizio lavori.

Vediamo chi sono i soggetti che possono fruire di queste detrazioni:

  • proprietari o nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione...etc.)
  • locatari o comodatari
  • imprese per cui l'immobile oggetto di intervento non è un bene di merce (ossia una casa destinata alla vendita da una società immobiliare)
Molto interessante è far rilevare che ha diritto ad usufruire della detrazione anche il familiare del possessore o detentore dell'immobile oggetto di opere edilizie; questo significa come specificato dalla guida dell'AGE che l'intestatario della pratica comunale può anche non essere il soggetto che usufruisce della detrazione, essenziale è invece che a suo nome siano intestati tutti i bonifici e le fatture.

Possono anche essere portate in detrazione le spese fino a 96mila euro per l'acquisto di edifici residenziali ristrutturati dalle imprese di costruzione.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

E' stata prorogata fino al 31 dicembre la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per l'acquisto di arredi e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) che verranno utilizzati per arredare un immobile oggetto di ristrutturazione iniziata a partire dal 01 gennaio 2016.
La detrazione sarà ammissibile fino ad un tetto di spesa di 10mila euro, con il rimborso di 10 rate annuali di pari importo.



Come riportato nella guida dell'AGE Bonus Mobili ed elettrodomestici non è fondamentale che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima dell'acquisto degli arredi; la data dei lavori può essere dimostrato da eventuali abilitazioni amministrativi, mentre per quelli che non necessitano di autorizzazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Tra le domande più frequenti rispetto alla detrazione delle spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, si ritrova nelle FAQ della guida quella rispetto alla cumulabilità del BONUS al 50% per la ristrutturazione edilizia e quello per mobili ed elettrodomestici che non viene ammesso.

Gli interventi che danno diritto alla detrazione del Bonus Mobili sono sinteticamente:


  • manutenzione straordinaria,restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei singoli appartamenti
  • ristrutturazione immobile danneggiato da eventi calamitosi
  • restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia eseguti su interi fabbricati da imprese di costruzione che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendano o assegnino l'immobile
  • manutenzione ordinaria,manutenzione straordinaria,restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
Rispetto a quest'ultima voce, quando si effettua un intervento sulle parti comuni di un immobile, i condomini hanno diritto alla detrazione ciascuno per la propria quota e solo per arredi destinati ad arredare le parti comuni oggetto di intervento (es. guardiole, appartamento del portiere, lavatoi).

Dalla nuova manovra è invece stato eliminato il Bonus Mobili per le giovani coppie under35 sposate o conviventi che è terminato al 31 dicembre 2016.

ECOBONUS 65%

Viene mantenuta la detrazione al 65% per le spese sostenute per l'esecuzione di opere che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici.
Il tetto di spesa è variabile a seconda della tipologia di intervento, in caso di interventi su parti condominiali la detrazione si estende fino al 2021.
In particolare la detrazione riguarda le spese sostenute dal 06 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 e riguarda fondamentalmente:
la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
l'installazione di pannelli solari 
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Quali spese
La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:
  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
  • interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro.
La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
  • per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016
  • per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al Dlgs 311/2006, sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
  • per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro
  • per l’acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti, sostenute dal 1° gennaio 2016. Questi dispositivi devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021.
In questo caso la detrazione sale al 70% per gli interventi sull’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio, e al 75% per miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva, e si applica su un importo complessivo di spesa non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La sussistenza di tali condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati.
I beneficiari possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito (in attesa di provvedimento).
Dal 1° gennaio 2017 possono usufruire della detrazione anche gli istituti autonomi di case popolari comunque denominati."
(fonte sito: Agenzia delle Entrate - Riqualificazione energetica)

Importante sottolineare la novità inserita dalla manovra 2017 rispetto alla detrazione al 70% per le spese d riqualificazione energetica riguardanti gli edifici condominiali rispetto all'involucro edilizio e per almeno il 25% della sua superficie.
La detrazione sale al 75% sempre per gli interventi su parti comuni condominiali finalizzate a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva.

BONUS ALBERGHI

Bisogna anche menzionare il merito della manovra 2017 di aver esteso il bonus alberghi fino a tutto il 2018 con una percentuale aumentata al 65% dal precedente 35%.
Vengono coinvolte tutte le strutture alberghiere e gli agriturismi che sostengano spese di ristrutturazione edilizia ai fini della riqualificazione delle strutture esistenti.
Il credito viene ripartito in due quote annuali di pari importo e vengono escluse tutte le altre tipologie di strutture recettive.

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